CORONAVIRUS – D.L. 158 e DPCM di Natale 3.12.2020

Dicembre 4, 2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n.158 (in vigore dal 3 dicembre) che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi al COVID-19, estendendo il limite massimo di vigenza dei DPCM dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Il decreto legge stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni di cui sopra
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

 

Ieri è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020 che avrà validità dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, che conferma la suddivisione del territorio nazionale nelle zone cosiddette gialle, arancioni e rosse (ricordiamo che la regione Lombardia è attualmente in “zona arancione”).

Segnaliamo le seguenti novità:

coprifuoco: permane il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

orari dei negozi: fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00. Viene confermata nelle giornate festive e prefestive la chiusura degli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole.

bar e ristoranti: al momento non vi sono novità per le attività situate in Lombardia, in quanto la regione si trova in “zona arancione”, per cui si prosegue con la sola possibilità di vendita per asporto fino alle ore 22.00 (e divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze), e con consegna a domicilio senza vincolo di orario.

Nell’eventualità di un passaggio in “zona gialla” (probabile dopo l’11 dicembre) le attività di somministrazione potranno effettuare anche il servizio sul posto dalle 5 alle 18, assicurando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia nelle consumazioni al banco che nella disposizione dei tavoli. Il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

 Si ribadisce l’obbligo per gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Gli uffici ASPAN sono a disposizione per ogni necessità al n. 035-424211 / 035-4241241.

dpcm_20201203

dpcm_20201203_allegati

Decreto legge 2 dicembre 2020 n 158