CORONAVIRUS – D.L. n. 2 del 14.01.2021 – DPCM 14.01.2021

Gennaio 18, 2021

Il decreto legge n. 2 (in vigore dal 14 gennaio) prevede in particolare quanto segue:

  • proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
  • conferma fino al 15 febbraio 2021 del divieto già in vigore degli spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • applicazione dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale delle seguenti misure:
  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

L’Ordinanza del Ministero della Salute ha collocato la Lombardia in ZONA ROSSA,  per cui con il DPCM del 14 gennaio si confermano , a partire dal 17 gennaio 2021, le seguenti disposizioni:

  • è consentita l’apertura dei negozi di beni alimentari (compresi i panifici), supermercati e di beni di prima necessità.
  • CHIUSI bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle ore 22.00, salvo quanto più avanti precisato, e consegne a domicilio senza restrizioni) e tutte le altre tipologie di negozi non considerati essenziali.

Si precisa che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar) e 47.25 (enoteche) – il DPCM introduce il divieto di asporto dopo le ore 18.00 (tale divieto vale sia per la zona gialla, arancione e rossa).

 Si ribadisce l’obbligo per gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 Gli uffici ASPAN sono a disposizione per ogni necessità al n. 035-424211 / 035-4241241.

D L n 2 14 gennaio 2021

Dpcm_14_gennaio_2021