CORONAVIRUS – NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 22 OTTOBRE 2020 IN REGIONE LOMBARDIA

Ottobre 23, 2020

Da giovedì 22 ottobre 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale il “coprifuoco” dalle ore 23.00 alle ore 5.00, fascia oraria in cui è consentito circolare solo per comprovate esigenze dichiarate mediante autocertificazione .

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21.10.2020, in parte a modifica di quanto disposto con la l’Ordinanza n. 620 del 16.10.2020, si aggiorna il quadro delle disposizioni che interessano la categoria, in vigore da oggi 22 ottobre fino al 13 novembre 2020.

È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

La nuova Ordinanza non prevede più il divieto di vendita dalle ore 18.00 di qualsiasi bevanda alcolica, pertanto è possibile effettuare normalmente la vendita di tali bevande.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali
domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori, nonché alle farmacie e parafarmacie e alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 23.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumazione al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 23.00 con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Dalle ore 18.00 alle ore 5.00 è vietata la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento.

ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020

Ordinanza+623+del+21+ottobre

Ord Min Salute e Regione Lombardia 21ott202

autocertificazione editabile ottobre 2020