CORONAVIRUS – i panifici e gli alimentari possono restare aperti – DPCM 11 marzo 2020 con nuove restrizioni

Marzo 12, 2020

Con il DPCM dell’11 marzo 2020 il Governo ha introdotto misure più restrittive per affrontare l’emergenza Coronavirus sull’intero territorio nazionale con validità dal 12 marzo fino al 25 marzo.
Il provvedimento dispone le seguenti misure:
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 del DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali (purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Possibilità di intervento della Regione sui servizi di trasporto.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Il testo del DPCM-11-marzo-2020