CORONAVIRUS – nuovo D.L. “NATALE” n. 172 del 18.12.2020

Dicembre 21, 2020

Con il decreto-legge n.172 (in vigore dal 19 dicembre), il Consiglio dei Ministri ha introdotto ulteriori restrizioni per il periodo delle festività, per fronteggiare i rischi sanitari connessi al COVID-19.
Le novità del decreto legge:
Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio – è vietato ogni spostamento tra regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.

Zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni della c.d. “zona rossa”:
 sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza (con autocertificazione)
 è consentita dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone) all’interno della propria regione (i figli minori di 14 anni e le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio)
 è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale
 è consentita l’apertura dei negozi di beni alimentari (compresi i panifici), supermercati e di beni di prima necessità.
 CHIUSI bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle ore 22.00 e consegne a domicilio senza restrizioni) e tutte le altre tipologie di negozi.

Zona arancione: nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni della c.d. “zona arancione”:
 sono consentiti gli spostamenti dalle ore 5 alle ore 22 all’interno del proprio comune e dai comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 km senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia. Sono consentiti sempre gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza (con autocertificazione).
 è consentita dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone) all’interno della propria regione (i figli minori di 14 anni e le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio)
 è consentita l’apertura di tutti i negozi fino alle ore 21.00
 CHIUSI bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle ore 22.00 e consegne a domicilio senza restrizioni).
Si ribadisce l’obbligo per gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Si ricorda inoltre che per tutte le aziende vige l’obbligo di adozione di un protocollo di sicurezza anti contagio a garanzia di tutti gli operatori, dei clienti e dei fornitori.
Gli uffici ASPAN sono a disposizione per ogni necessità al n. 035-424211 / 035-4241241.

 

decreto legge n. 172 del 18.12.20

slides -decreto-natale 172