Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (D.L. “liquidità”) – finanziamenti fino a 25.000 euro per le piccole imprese.
Il decreto legge n. 23/2020, tra le misure di accesso al credito, prevede la garanzia del 100% da parte dello Stato per prestiti alle piccole imprese, senza valutazione della capacità creditoria, fino al 25% di ricavi e comunque fino all’importo massimo di 25 mila euro.
Le imprese che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza Covid–19, possono accedere al suddetto finanziamento con istruttoria veloce e semplificata.
La richiesta va inoltrata alla propria banca, secondo le modalità dalla stessa previste, allegando l’apposito modulo per la richiesta della garanzia debitamente compilato e corredato del proprio documento di identità.
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Finanziamento ottenibile
max 25.000 euro – la somma non può comunque superare il 25% dei ricavi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata (si fa quindi riferimento al 2018); per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 i ricavi vanno attestati mediante autocertificazione.
Il finanziamento è erogato dalla banca ed è garantito al 100% dal Fondo di garanzia PMI.
Costi del finanziamento
Nessun costo per la garanzia
Tasso di interesse stimato non oltre il 2% annuo
Eventuali costi di istruttoria pratica da verificare con la propria banca
Durata del finanziamento
Fino a 72 mesi incluso preammortamento di almeno 24 mesi
Procedura di istruttoria
Valutazione dei soli requisiti formali
Note
Autocertificazione attestante che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid–19 (la dichiarazione è contenuta al punto 14) del modello di richiesta)
Sono escluse dalla concessione del finanziamento le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” in base alla normativa bancaria.
Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (D.L. “cura Italia”) – moratoria dei finanziamenti bancari
Si ricorda che il decreto legge n. 18/2020 ha previsto, a favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Covid–19 che ne facciano espressa richiesta, le seguenti misure di sostegno finanziario:
impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, delle aperture di credito a revoca, dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020);
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.