COVID 19 – D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Gennaio 14, 2022

Pubblicato in G.U. del 7 gennaio 2022 il D.L. n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaCOVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di seguito si segnalano, con riferimento anche a quanto previsto dal D.L. n.229 del 30.12.21 (v. nostra circolare n. 27 del 30.12.21), le novità di maggiore rilevanza per le attività produttive e commerciali.

Obbligo vaccinale per gli “over 50”

Dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno d’età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno d’età in data successiva all’8 gennaio 2022. Eventuale esenzione deve essere comprovata da certificazione medica. L’obbligo scade il 15 giugno 2022.

Per gli over 50 non vaccinati dal 1 febbraio 2022 è prevista una sanzione una tantum di 100 euro.

Per gli over 50 dal 15 febbraio 2022 scatta inoltre l’obbligo di green pass rafforzato (super green pass, ottenibile da vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro .

Per ottenere il green pass rafforzato valido dal 15 febbraio, occorrerà effettuare la prima dose di vaccino entro il 31 gennaio (il certificato è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino).

I lavoratori senza green pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta alcuna retribuzione.

 

Green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 per alcune attività

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Green pass base dal parrucchiere, barbiere e centri estetici

Dal 20 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, obbligo di avere il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per l’accesso alle attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, ecc.).

Green pass base in banca, posta e uffici finanziari

Dall’1 febbraio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, obbligo di avere il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per entrare in banca, posta e uffici finanziari.

Green pass base per l’accesso nei negozi e altri esercizi

Dall’1 febbraio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, obbligo di avere il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per entrare nelle attività commerciali.

L’obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Con apposito DPCM verranno individuate le attività escluse da tale obbligo, ovvero quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (i panifici ed i negozi di alimentari dovrebbero essere quindi esentati dall’obbligo).

DL n 1 del 7 gennaio 2022

Confcommercio tabella attività consentite al 11 gennaio 2022

Governo tabella_attivita_consentite al 11 gennaio 2022