Il Decreto Legge adottato nel Consiglio dei Ministri del 16/09/2021 (in fase di pubblicazione), le informazioni che vengono riportate sono frutto principalmente del comunicato stampa del citato CdM.
Le novità sono:
- ampliamento della durata del green pass (conversione in Legge del D.L. 105/2021);
- obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
- tamponi calmierati.
DEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA DURATA DEL GREEN PASS (certificazione verdeCOVID-19)
La conversione in legge del D.L. 105 del 23/07/2021 amplia la durata di alcune delle certificazioni verdi COVID-19. Precisamente le definizioni e le durate saranno le seguenti:
- ottenuta a seguito di completamento del ciclo vaccinale: 12 MESI;
- rilasciata a seguito della prima inoculazione di vaccino con validità a partire da 15 giorni dalla prima inoculazione e fino alla somministrazione della seconda (sembrerebbe che la validità possa partire dal giorno successivo alla prima inoculazione);
- rilasciata a soggetti guariti dal COVID e che si sono sottoposti ad una sola inoculazione: 12 MESI;
- rilasciata per guariti da COVID-19 e che non si sono sottoposti a immunizzazione tramite vaccinazione: 6 MESI.
Alle quattro definizioni di certificazione verde COVID-19, si deve aggiungere anche quella che può essere rilasciata a seguito di esecuzione di tampone antigenico (molecolare e/o tampone rapido) entro le 48 ore prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, come analogamente avviene per concerti, teatri, cinema, ristoranti al chiuso, ecc. Il governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità della certificazione verde relativa ai soli test molecolari.
OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il decreto legge approvato lo scorso 16 settembre dal governo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (“green pass”) per l’accesso nei luoghi di lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato.
Riportiamo di seguito, come prima informazione, le novità normative di interesse per le aziende associate.
A partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, data di cessazione dell’emergenza, è fatto obbligo ai lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Questa disposizione inoltre si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (fornitori, ditte in appalto, manutentori, allievi delle scuole in tirocinio, presso le aziende, e gli stessi addetti del panificio che accedono presso i luoghi di consegna dei propri prodotti, ecc.).
Il datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 dovrà determinare le modalità organizzative dei controlli che saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il datore di lavoro inoltre individua con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Per la verifica della certificazione verde COVID-19, il datore di lavoro e/o il soggetto incaricato, qualora non lo avesse ancora fatto, dovrà scaricare sul cellulare l’applicazione C19 che consente la verifica del certificato sia in forma cartacea che in forma elettronica.
Qualora il lavoratore comunichi di non essere in possesso o di non avere il green pass, oppure al controllo il certificato non risultasse valido, non potrà accedere al luogo di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato dal lavoro senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde.
La sospensione non determinerà nessun provvedimento disciplinare ed al lavoratore verrà mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Resta inteso che il lavoratore verrà riammesso al luogo di lavoro dietro presentazione e verifica della certificazione verde.
Nel caso si fosse in presenza di datori di lavoro (titolare, soci, coadiuvanti famigliari) che non abbiano la certificazione verde, gli stessi non potranno accedere al luogo di lavoro fintanto che non saranno in possesso di detta certificazione e dovranno incaricare formalmente il soggetto che effettui i controlli come sopra richiamati.
Vengono introdotte sanzioni sia per il datore di lavoro che per i lavoratori. Per il datore di lavoro le sanzioni riguardano il mancato controllo, la mancata adozione di misure organizzative per il controllo, mentre per i lavoratori l’accesso al luogo di lavoro senza green pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.
In merito alle sanzioni ed alla disciplina per la sostituzione temporanea del lavoratore privo di certificazione verde, saremo più precisi quando verranno pubblicati il Decreto Legge, eventuali Linee guida, nonché le domande più frequenti -FAQ- (frequently asked questions) del Governo e/o dei Ministeri (Salute, Interno, ecc.).
TAMPONI CALMIERATI
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Redatto in collaborazione con Dott. Rinaldo Sarti (RSPP delle aziende del servizio sicurezza di ASPAN).