COVID-19 DECRETO LEGGE “RIAPERTURE” n. 52 DEL 22.04.2021

Aprile 26, 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 52 del 22.04.2021 che contiene alcune misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Il decreto legge entra in vigore da lunedì 26 aprile 2021.

Permane il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

 Nulla cambia per l’attività di produzione e di vendita dei panifici.

Si segnalano alcune delle principali disposizioni che entrano in vigore a partire da lunedì 26 aprile 2021 e secondo una calendarizzazione temporale in funzione dell’attività considerata.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (INTERESSA I PANIFICI CON ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE)

Le principali novità della ZONA GIALLA sono le seguenti:

 Dal 26 aprile 2021: le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (bar, caffetterie, ristoranti, ecc.) sono consentite con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, dalle ore 5 alle ore 22 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non siano tutti conviventi);

  1. Dal 1° giugno 2021: le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle ore 18, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Le linee guida al momento in vigore sono quelle allegate al DPCM 2 marzo 2021.

In attesa del Decreto del Ministero della Salute, come probabile, la Lombardia sarà in zona GIALLA a partire dal 26/04/2021.

Restano sempre consentite le vendite per asporto fino alle ore 22.00 (con esclusione delle attività con codice ATECO 56.3 prevalente) e le consegne a domicilio senza vincolo di orario.

 

SPOSTAMENTI

 Le disposizioni che riguardano gli spostamenti prevedono:

 dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla;

  1. dal 26 aprile 2021 alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa;
  2. dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  3. dal 26 aprile al 15 giugno 2021, lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

 

CERTIFICAZIONI VERDI

 Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 (deve essere stato effettuato l’intero ciclo vaccinale) o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, in zona bianca e gialla è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie).

Per la scuola secondaria di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza:

  • zona rossa: ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca;
  • zona gialla e arancione: ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca,

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.

SPORT DI SQUADRA, PISCINE, PALESTRE

Le principali novità della ZONA GIALLA, nel rispetto delle linee guida vigenti, sono consentite:

  • Dal 26 aprile 2021, lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto;
  • Dal 15 maggio 2021 le attività delle piscine all’aperto;
  • Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre.

 

Resta inteso che dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive quando:

  1. nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  2. nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

 

Si ribadisce l’obbligo per gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

Si ricorda inoltre che per tutte le aziende vige l’obbligo di adozione e soprattutto di applicazione dei protocolli di sicurezza anti contagio che abbiamo inviato durante il 2020, a tutela della salute di tutti gli operatori, dei clienti e dei fornitori.

 

Gli uffici ASPAN sono a disposizione per ogni necessità al n. 035-424211 / 035-4241241

DL 52 22 aprile 2021