DPCM 22 marzo 2020
Riportiamo di seguito il commento riportato sul sito della FIPPA – Federazione Italiana Panificatori – www.fippa.it
Ferma restando la validità dei precedenti decreti, in particolare si segnala come il nuovo DPCM precisi in modo esplicito che ”E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”
Inoltre, sia la panificazione che la produzione di pasticceria anche fresca rientrano nel gruppo dei codici ATECO 10: Industrie alimentari espressamente richiamati nell’allegato 1 al decreto.:
10.7 – PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
Legittimo pertanto ritenere che, per quanto riguarda i provvedimenti relativi al coronavirus, non vi sono limitazioni di sorta alla produzione e vendita NEI PANIFICI di tutti i prodotti di propria produzione, ivi compresi quelli di pasticceria, pizzeria, e focacce in genere. Rimangono ovviamente in vigore tutte le consuete regole connesse a permessi igienico sanitari ed amministrativi relativi a produzione e vendita.
Il nuovo Dpcm richiama esplicitamente, per le imprese che possono operare, il rispetto di quanto stabilito dal Protocollo sicurezza Governo – Parti Sociali: ricordiamo a tale proposito che ASPAN ha già inviato alle aziende associate il protocollo di sicurezza anti contagio applicabile nelle aziende di panificazione.
Ordinanza Regione Lombardia del 22 marzo 2020
Segnaliamo che l’ordinanza dispone in particolare quanto segue.
Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici, prevedendo una sanzione amministrativa di euro 5.000,00. (Pur se i negozi sono da ritenersi “luoghi aperti al pubblico” è raccomandabile fare massima attenzione alla regolamentazione degli accessi in negozio.)
Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini.
In merito alla rilevazione sistematica della temperatura ai clienti, si ritiene che la raccomandazione valga per i supermercati e le farmacie, mentre per quanto riguarda i lavoratori riportiamo quanto previsto al punto 1 delle disposizioni aziendali del protocollo di sicurezza anti contagio inviato agli associati la settimana scorsa:
“1) Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà controllare la temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non si recherà al lavoro. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Verrà precluso l’ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio”
ordinanza Regione Lombardia 514 21 marzo 2020