L’accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, e le Regioni (pubblicato nella G.U. n. 8 del 11/01/2012) prevede che gli obblighi di formazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute ai sensi del d.lgs. 81/2008 si articolino in:
formazione generale della durata di 4 ore (costituisce credito formativo permanente).
formazione specifica: per il settore della panificazione la durata è in linea di massima di 4 ore.
formazione di aggiornamento: durata minima di 6 ore nei cinque anni successivi alla data di completamento della formazione specifica.
Le aziende che hanno adempiuto (sono la maggior parte) a formare i propri lavoratori (compresi i soci che svolgono attività in azienda) con la partecipazione ai corsi di formazione generale e specifica (per i nuovi assunti la partecipazione ai corsi dovrebbe avvenire al massimo entro i 60 giorni dall’assunzione), devono iniziare la formazione di aggiornamento.
La partecipazione ai corsi di formazione di tutti i lavoratori (panettieri, commesse, autisti, portapane, ecc.) è obbligatoria. Sono esclusi dall’obbligo il titolare di ditta individuale ed i propri famigliari coadiuvanti.
Le società dovranno assolvere l’obbligo anche per i soci lavoratori.
I contenuti formativi sono conformi alle linee guida emanate dall’Organismo Paritetico Regionale dell’Ente Bilaterale Panificazione Lombardia – EBIPAL .
Per una migliore programmazione ASPAN propone di ottemperare all’obbligo di aggiornamento con la partecipazione a due corsi da tre ore ciascuno, per rendere più efficace la formazione e meno impegnativa la partecipazione, spalmandola su un intervallo temporale più ampio.