In attesa di conoscere più precise determinazioni dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle puntuali istanze presentate dalla Federazione Italiana Panificatori – volte a definire la percentuale di zuccheri e le erbe aromatiche e spezie da considerarsi di “uso comune” – registriamo un primo intervento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria per rassicurare gli operatori circa il corretto regime di applicazione dell’IVA sui prodotti della panetteria ordinaria a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
Ricordiamo che la cosiddetta Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) ha introdotto nell’ordinamento italiano una disposizione che ha ridefinito la categoria dei prodotti della panetteria ordinaria (assoggettati all’IVA del 4%) prevedendo la possibilità di utilizzare anche ingredienti diversi da quelli tassativamente previsti dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580.
Tale possibilità è stata confermata all’Agenzia delle Entrate che al paragrafo 5.3 intitolato “Aliquota IVA prodotti di panetteria” testualmente recita: “.l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:
– gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e
saccarosio;
– i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
– i cereali interi o in granella e i semi;
– i semi oleosi;
– le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.”
Per approfondimenti: Agenzia delle Entrate, Circolare 10 aprile 2019, n. 8_E.