Con riguardo all’esercizio delle attività produttive, commerciali e di ristorazione si segnala in particolare quanto segue.
DECRETO LEGGE N. 33 del 16 maggio 2020
Il Decreto Legge prevede che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza produce la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni.
La violazione dell’art. 65 del codice penale prevede una sanzione da euro 400 a euro 1.000 con sanzione accessoria da 5 a 30 gg di chiusura dell’attività.
Il datore di lavoro deve assolutamente rispettare il protocollo di sicurezza adottato in azienda per evitare ogni tipo di responsabilità verso i propri dipendenti e addetti, nonché verso i clienti.
DPCM del 17 maggio 2020
Il DPCM contiene le misure per la riapertura di una serie di attività, tra cui i ristoranti e bar (comprese pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), le cui condizioni specifiche sono contenute nelle linee guida condivise dalla Conferenza Stato Regioni (v. Ordinanza n. 547 di Regione Lombardia).
Per l’attività di panificio e di rivendita alimentari resta sostanzialmente valido quanto finora comunicato.
Per le attività di ristorazione vedasi quanto previsto al successivo punto.
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA n. 547 del 17 maggio 2020
L’Ordinanza consente le aperture delle attività di ristoranti e bar (comprese pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), adattando in senso più restrittivo i contenuti delle linee guida della Conferenza Stato Regione.
La scheda “RISTORAZIONE” inclusa nell’Ordinanza elenca le indicazioni previste.
Si fa notare in particolare che:
è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea per i clienti che consumano al tavolo;
va mantenuta per tutti i clienti la distanza di almeno 1 metro (salvo i casi di accompagnamento di minori di sei anni e di persone non autosufficienti);
all’interno del locale non possono essere presenti più clienti di quanto siano i posti a sedere;
va favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni e va escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento la funzione di ricircolo dell’aria.
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OBBLIGO RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA ADDETTI E DIPENDENTI
Ricordiamo l’obbligo introdotto da Regione Lombardia con l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 (vedasi nostra comunicazione del 16 maggio 2020): il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID–19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non saranno consentiti l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente competente (tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale), la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
ordinanza 547 del 17 maggio 2020._pdf
ALLEGATO 1 – LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
ALLEGATO 2 – LINEE GUIDA REGIONALI