Con la modifica del comma 2 dell’art. 75 della Legge n. 413/91, l’aliquota IVA del 4% diventa applicabile anche al pane contenente destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
Il testo del nuovo comma 2 dell’art. 75 della legge n. 413/91 è il seguente:
“2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni”.
Dubbi interpretativi
La nuova formulazione della categoria di prodotti di panificazione che rientrano nella “panetteria ordinaria” che giustifica l’IVA al 4% pone qualche problema interpretativo poiché non sono intervenute variazioni nella Tabella A, parte II e parte III del DPR IVA 633/72, e non vi è cenno alcuno a eventuali limiti percentuali massimi o meno di zuccheri (saccarosio e destrosio) che è consentito aggiungere in tali produzioni. Ciò considerato, la presenza di zuccheri massima del 2% si ritiene vada ancora tenuta in considerazione affinché su tali prodotti continui ad essere applicata l’aliquota I.V.A. del 4% senza farli ricadere, invece, nella categoria della “panetteria fine” assoggettata all’IVA del 10%.
Si ritiene inoltre necessario un chiarimento relativamente a cosa si debba intendere per erbe aromatiche e spezie di “uso comune”.
Si raccomanda infine di porre massima attenzione agli ingredienti dei prodotti premiscelati (mix) al fine di determinarne la corretta applicazione dell’aliquota IVA.
Su questi punti, che l’Amministrazione finanziaria dovrà chiarire, si raccomanda agli associati un’applicazione delle descritte novità improntata alla massima prudenza onde evitare possibili sanzioni.